Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui  pubblicato e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
    Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del
costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi
eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 164
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
                «Art. 164 (Limiti di deduzione delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni). - 1. Le spese e gli  altri  componenti
          negativi relativi ai mezzi di trasporto a  motore  indicati
          nel  presente  articolo,   utilizzati   nell'esercizio   di
          imprese, arti e professioni, ai fini  della  determinazione
          dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti  in
          una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
          b) e b-bis): 
                  a) per l'intero ammontare relativamente: 
                    1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e
          imbarcazioni da diporto, alle autovetture  ed  autocaravan,
          di cui alle lettere a) e m) del comma 1  dell'art.  54  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  ciclomotori
          e motocicli destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
                    2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
                  b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'art. 54 del citato  decreto  legislativo  n.  285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'art. 5,  la  deducibilita'  e'
          consentita  soltanto  per  un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
          limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I  limiti
          predetti, che con riferimento al valore  dei  contratti  di
          locazione   anche   finanziaria   o   di   noleggio   vanno
          ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
          conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi  al  consumo
          per le famiglie  di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
          nell'anno  precedente,  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato.  I  predetti  limiti  di  35
          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati
          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli
          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di
          commercio; 
                  b-bis) nella misura del 70 per cento per i  veicoli
          dati in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte
          del periodo d'imposta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  65,  93  e  97
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016): 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                65.  Per  gli  intermediari  finanziari,  escluse  le
          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento  e  le
          societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e per la Banca  d'Italia,  l'aliquota  di  cui
          all'art. 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
          percentuali. 
                (Omissis). 
                93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
          agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
          il decreto del Ministro delle  finanze  31  dicembre  1988,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  27   del   2   febbraio   1989,   stabilisce
          coefficienti di ammortamento inferiori al  6,5  per  cento,
          agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
          investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla
          presente legge. 
                (Omissis). 
                97. Le disposizioni di cui  ai  commi  91  e  92  non
          producono effetti  sui  valori  attualmente  stabiliti  per
          l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
          dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, e successive modificazioni. 
                (Omissis).».